Ma tu vuoi sapere se è legale o illegale?
Da poco tempo tempo sto usando amule...e lo uso per scaricare qualche film degli anni '40 e '50 in bianco e nero...Mi dicono che scaricare un film è illegale...Ma questi film sono spesso introvabili e soltanto con questo mezzo (a volte nemmeno con questo) è possibile vederli...Questa è la giustificazione...ma il problema rimane...Qualcuno può aiutarmi a risolverlo?..grazie
Ma tu vuoi sapere se è legale o illegale?
Chi copia è un cialtrone. Digli di smettere! - Gianni Cresci
Voglio sapere se è una cosa legale o illegale..Se è lagale o meno scaricare un film solo per uso personale...D'altra parte mi chiedo...ma allora se è illegale, che senso ha che ci sia un programma come amule o altri consimili?...grazie Bay...
Hai messo il dito in una piaga enorme! In sostanza tutto ciò che è coperto da diritti d'autore, per la legge itlaiana non è liberamente scaricabile, quindi il volume di materiale che può girare liberamente (parlo di musica e film) è praticamente nullo!Originariamente Scritto da NW
Te capì?
Io ho deciso di non scaricare un bel niente, per lo meno fino a quando la normativa non fisserà paletti certi e, naturalmente, meno restrittivi di quelli attuali, ognuno se ne deve fare un problema di coscienza - e rischio - personale .....
Sulla liceità aspetto l'opinione di chi è più informato di me.Originariamente Scritto da NW
Alla seconda domanda è facile rispondere: aMule permette di distrubuire materiale digitale senza passare principalmente da server centralizzati. Puoi distribuire la demo di un gioco (per esempio) senza pagare il consumo di banda (se hai un abbonamento Flat). Nei circuiti p2p esiste molto materiale gratuito.
Chi copia è un cialtrone. Digli di smettere! - Gianni Cresci
Se vuoi farti un pò di cultura su tutti gli aspetti dell'argomento, dai una lettura a questa Guida al p2p.
Originariamente Scritto da NW
dura lex sed lex :vecchietto:
Il decreto-legge "Urbani" sul P2P
(Testo diffuso da ALCEI) - 15.03.04
Approvato dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2004 - non ancora pubblicato sulla GU
Decreto legge recante interventi urgenti in materia di beni ad attività culturali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia di beni ed attività culturali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .......;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della giustizia, del Ministro delle comunicazioni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
cinematografiche e assimilate
1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserita la lettera a-bis):
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via
telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;".
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. La sanzione amministrativa è aumentata a Euro 2000 se le violazion di cu al presente comma sono commesse mediante l'uso di comunicazioni criptate o con modalità idonee ad occultarle.
4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.".
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autor ità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con unasanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
PARERE PERSONALE: io credo sia illegale scaricare materiale reperibile in commercio..ma per film di cui parli te avrei dubbi...
che formati sono? dei divx? dei tv-rip? facci sapere
Ringrazio Eziardo e Kingofgames e naturalmente il "marziano" Avrobay per le loro intelligenti e puntuali risposte...Ho letto il riferimento alla Guida di Eziardo con la quale sono d'accordo sul fatto che la cultura, intesa come tale, deve avere sempre una maggior ricaduta possibile...Ho letto anche la legge Urbani carica di minacce...Ma tutto questo mi sembra un po' come le famose "grida" di manzoniana memoria...
Comunque il problema resta e penso che prima o poi vada affrontato..
Per quanto riguarda i miei film..sono: uno in mpeg1 e due in .avi....Grazie ancora
in sostanza esiste il dvd/vhs originale di quei films?Originariamente Scritto da NW
se sì scaricarli è illegale
se no vuol dire che stai scaricando qualcosa di inedito (almeno nel commercio italiano) ma anche in questo caso la legge non è chiarissima
quindi attenzione
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